• 14 ott

    2023

  • Redazione

  • Notizie

Cessione dei bonus edilizi a forte sconto

Christian Dominici

 

Due problematiche sottaciute: riserva bancaria art. 106 TUB, rispetto della normativa antiusura art. 644 Codice penale

In questi ultimi mesi, complice la progressiva restrizione alle cessioni di bonus edilizi da parte del Governo italiano e quindi conseguentemente delle Banche che operavano attivamente in questa asset class, hanno avuto grande proliferazione una pluralità di piattaforme telematiche che promettono l’acquisto dei bonus edilizi con forte sconto, ed a volte anche con un pagamento degli stessi bonus edilizi dilazionato nel tempo.
In relazione a queste piattaforme ci sono due problematiche che non vanno sottovalutate:
- la riserva di attività bancaria disposta dall’art. 106 Testo Unico Bancario;
- il rispetto della normativa antiusura di cui all’articolo 644 del Codice penale – normativa antiusura che ovviamente non riguarda solo il mondo bancario, ma qualunque operatore economico.

Relazione alla riserva bancaria di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario

La normativa tributaria prevede espressamente che i crediti da bonus edilizi sia cedibili anche ad imprese; quindi, sembra chiaro che non operi direttamente la riserva bancaria. Secondo quanto stabilito però da Ufficio Informazione Finanziaria di Banca d’Italia con nota del 11 febbraio 2021 occorre prestare particolare attenzione a tutti quei soggetti giuridici – non banche – che si sono strutturati per essere impiegati in continue cessioni di crediti tributari verso una pluralità di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network). In questo caso si potrebbe ritenere esistente la professionalità dell’organizzazione e quindi la violazione della riserva bancaria.
A parere di chi scrive molte delle piattaforme automatizzate – non bancarie – che promettono l’acquisto di crediti bonus edilizi, o anche solo semplicemente la messa in contatto – o le famose aste – acquirenti venditori, assumono il requisito della professionalità e dell’operatività nei confronti della pluralità di operatori e quindi violano potenzialmente la riserva bancaria di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario, la normativa di sollecitazione al pubblico, e da ultimo la normativa in termini di iscrizioni OAM e di intermediazione creditizia degli operatori.
Peraltro si noti che il medesimo legislatore tributario, nel disciplinare le cessioni successive alla prima dei bonus edilizi, ha inteso introdurre una sorta di “ulteriore riserva bancaria”, introducendo le cessioni solo a banche o soggetti iscritti ai sensi art. 106 TUB, proprio a voler introdurre la progressiva ulteriore professionalità necessaria per poter gestire tali successive cessioni.

Il Grande e Reale Problema della norma antiusura

Esiste poi il problema dell’applicabilità a queste cessioni della normativa antiusura di cui all’art. 644 del Codice penale. In data 14 gennaio 2021 la Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione “Trattamento segnaletico in Centrale Rischi ed in AnaCredit delle cessioni di crediti d’imposta” ed ha chiarito che le cessioni dei crediti di imposta caratterizzate dall’assenza del diritto ad incassare il corrispettivo – causa credendi – e dall’assenza di valutazione del merito creditizio nella decisione di acquistare o meno il credito fiscale non devono essere segnalate nella Centrale Rischi banca d’Italia né in Anacredit.
Si ritiene infatti che la cessione dei crediti tributari non sia necessariamente una operazione di natura finanziaria o un’anticipazione del credito – ossia manca, o comunque può mancare in queste cessioni la finalità di finanziamento (esempio: io posso essere un soggetto molto liquido e che non necessita di nuova liquidità, ma avere comunque interesse a cedere i crediti tributari per non perderne l’utilizzo).
In questo senso, mancando il diritto ad incassare, mancando la valutazione del merito di credito del soggetto cedente e la finalità di finanziamento, si deve ritenere non applicabile la norma art. 644 Codice penale in tema di usura.
Peraltro, i crediti tributari da bonus edilizi sono dotati di una ulteriore particolarità: non espongono il cessionario al rischio di mancato incasso del credito (salvo il caso delle frodi), perché il vantaggio nell’acquisto del credito corrisponde non con l’incasso monetario, ma con la possibilità di compensare tali crediti con le proprie imposte a debito.
Occorre comunque invitare tutti gli operatori ad adottare un prezzo “equilibrato” dei crediti acquistati che comunque tenga conto dei costi strutturali di queste operazioni, e di un adeguato e non esagerato margine di guadagno per gli operatori.
A parere di chi scrive deve invece sempre ritenersi operante la norma antiusura in tutti i casi in cui il soggetto cessionario prometta al soggetto cedente un pagamento del credito in più tranches consecutive e/o in più annualità, o anche solo a tutte le ipotesi di “earn-out” o pagamento differito da qualsivoglia clausola tra le parti.
In questo caso, infatti, si instaura sicuramente tra cedente e cessionario un vero rapporto di attività finanziaria che va valutato sia dal punto di vista del “mancato” rispetto della riserva bancaria di cui all’art. 106 TUB, sia dal punto di vista dell’adeguato rispetto della normativa antiusura.